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Numero 1/2020 della rivista “democrazia e diritto”

Sul numero 1/2020 della rivista “democrazia e diritto” 

edita da Franco Angeli per conto del

è pubblicato un articolo di Claudio De Fiores dal titolo

di cui riporto un riassunto in quanto costituisce un’utile ricostruzione e valutazione degli interventi legislativi:

Il testo è suddiviso in 3 parti:

  1. I diritti dello straniero tra ordinamento interno e diritto internazionale 

Dopo la fine della II guerra mondiale gli stati decisero di vincolarsi reciprocamente attraverso il diritto internazionale di cui la Dichiarazione Universale ne costituisce il fondamento.

Viene così annullata in seno alla Dichiarazione la “clausola di reciprocità” che concepiva la condizione giuridica dello straniero sulla base dei rapporti intercorrenti fra gli Stati.

Perno della Dichiarazione è invece il riconoscimento della persona in quanto munita di diritti inviolabili.

Nell’art. 10 della Costituzione questo significa che lo straniero deve avere l’effettivo esercizio di questi diritti nel suo paese d’origine e in conseguenza della loro mancanza, dell’esercizio effettivo dei diritti, sorge un vero e proprio diritto soggettivo all’ottenimento del diritto d’asilo.

La convenzione di Ginevra del 1951 (ratificata dall’Italia con L. n. 722/1954 si riferisce ad una diversa fattispecie giuridica, quella di “rifugiato politico” che teme di essere perseguitato nel suo paese e n intende quindi farvi ritorno

  • Lo straniero ai margini della cittadinanza repubblicana: dalla L. n. 91/1992 alla L. cost. 1/2001

Negli ultimi anni queste garanzie hanno subito un costante e preoccupante indebolimento riconducibile alla “Legge sulla cittadinanza” L. 91/1992 che avrebbe dovuto rifondare l’istituto della cittadinanza alla luce della Costituzione mentre invece venne ribadita la supremazia dello jus sanguinis previlegiando il cittadino italiano e rendendo più difficile l’acquisizione della cittadinanza. Con la revisione dell’art. 48 della Costituzione L. cost. n. 1 del 2001 che ha esteso il diritto di voto ai cittadini residenti all’estero mentre si continua a negare il diritto di voto ai cittadini immigrati regolari che qui vivono, studiano, lavorano, contribuiscono

  • Dalla prima legge sull’immigrazione L. n.943/1986 ai decreti Minniti-Salvini

La normativa di riferimento in materia d’immigrazione è stato il Test unico della legge di pubblica sicurezza TULPS Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (in palese violazione all’art.10.2 Cost. che richiede che sia la legge a regolare la condizione giuridica dello straniero) fino alla prima legge in materia di immigrazione L. n. 943/1986 “Legge Foschi” una legge che si muoveva su un terreno di inclusione cui farà seguito la L. n. 39/1990 “Legge Martelli, regolarizzazione, programmazione dei flussi, ricongiungimenti familiari, asilo politico.

La prima torsione sui diritti e le garanzie costituzionali si concretizza con la legge Turco Napolitano L. n. 40/1998: istituzione dei CPT detenzione amministrativa in attesa di espulsione art.14.1 a cui segue la L. n. 189/2002 (cd. Bossi-Fini) arresto del datore di lavoro in caso di impiego di stranieri irregolari o con permesso scaduto, drastica riduzione dei ricongiungimenti familiari, limitazioni durata permessi di soggiorno, raddoppio tempi massimi di trattenimento nei CPT. Ulteriori interventi repressivi saranno introdotti con L. n. 125/2008 istituzioni di CIE (identificazione ed espulsione), introduzione del reato di permanenza illegale nel territorio nazionale (aggravante di clandestinità) e previsione di pene maggiori per reati commessi da stranieri rispetto agli italiani – Una palese violazione dei diritti costituzionali riconosciuta dalla Corte costituzionale (sentenze 249 e 250 del 2010.

Seguono i due decreti Minniti L. n. 46/2017 e L. n. 48/2017 maggiore decoro in zone particolari delle città “daspo urbano” per mezzo di un semplice provvedimento amministrativo: sostituzione dei CIE con i CPR, istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, abolizione del doppio grado di giudizio, nuovo modello processuale senza udienza.

Con il decreto Salini L. n. 132/2018 è istituito il binomio sicurezza – immigrazione: abolizione della protezione umanitaria, dilatazione dei tempi di trasferimento nei CPR da 90 a 180gg, l’esclusione dal registro anagrafico dei richiedenti asilo, estensione del daspo

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